Termini e condizioni d'uso

CONDIZIONI GENERALI

1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell'art. 2 n. 1 decreto legislativo n. 111 del 17 Marzo 1995 di attuazione della direttiva 90/314 CEE: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)...che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al cliente. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970, nonchè dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.

3) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'Agenzia Organizzatrice invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice.

4) PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% della quota di partecipazione e le spese di iscrizione. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza, oppure in concomitanza con la prenotazione se questa è effettuata nei 30 giorni antecedenti la partenza.

5) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata.

 6) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il cliente può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%; modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto oggettivamente configurabile come fondamentale ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta da agenzia organizzatrice dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza, e non accettata dal cliente. Nei casi di cui sopra, il cliente ha alternativamente diritto:

• ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
• alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il cliente dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata da agenzia organizzatrice si intende accettata. Al cliente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitate - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 4/1° comma - oltre al costo individuale di gestione pratica, le penali qui di seguito indicate:

• 10% della quota, dall'atto della prenotazione sino a 15 giorni lavorativi prima della partenza;

• 30% della quota da 14 a 3 giorni lavorativi prima della partenza.

Nessun rimborso dopo tale termine. Nel conteggio dei giorni, per determinare l'eventuale penalità, è sempre da escludere il giorno della partenza. Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presentasse alla partenza o decidesse di interrompere il viaggio già intrapreso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, invalidità, insufficienza o inesattezza, dei previsti documenti personali di espatrio.

7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, agenzia organizzatrice comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il cliente potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente art. 6). Il cliente può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonchè per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del cliente del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 6), agenzia organizzatrice che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al cliente il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato da agenzia organizzatrice tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il cliente sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 6, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
agenzia organizzatrice qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del cliente, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta da agenzia organizzatrice venga rifiutata dal cliente per seri e giustificati motivi, agenzia organizzatrice fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

9) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a. agenzia organizzatrice ne sia informata per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;

b. Il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d. lgs. 111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c. Il soggetto subentrante rimborsi a agenzia organizzatrice tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo, nonchè degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). agenzia organizzatrice non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata da agenzia organizzatrice alle parti interessate prima della partenza.

10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonchè dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro da agenzia organizzatrice nonchè ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che agenzia organizzatrice dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il cliente è tenuto a fornire a agenzia organizzatrice tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultima nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso agenzia organizzatrice del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il cliente comunicherà altresì per iscritto a agenzia organizzatrice all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, agenzia organizzatrice si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del cliente.

12) REGIME DI RESPONSABILITÁ
agenzia organizzatrice risponde dei danni arrecati al cliente a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del cliente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

13) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto da agenzia organizzatrice per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità di agenzia organizzatrice In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n. 2 CCV e di 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ..

14) OBBLIGO DI ASSISTENZA
agenzia organizzatrice è tenuta a prestare le misure di assistenza al cliente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. agenzia organizzatrice ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al cliente o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

15) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal cliente senza ritardo affinchè agenzia organizzatrice il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il cliente può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, a agenzia organizzatrice o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici di agenzia organizzatrice o del venditore speciali polizze assicurative.

17) FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o di agenzia organizzatrice per la tutela delle seguenti esigenze:
a. Rrimborso del prezzo versato;
b. Suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento di agenzia organizzatrice Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art. 21 n. 5 D. lgs. 111/95)

18) ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

a. DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonchè dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

b. CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9 1° comma; art. 10; art. 14; art. 16. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.16 della legge 3 agosto 1998 n.269 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".


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